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CONTRATTO DI APPRENDISTATO

In un periodo in cui la formazione è diventata il fulcro del mercato del lavoro, oltre a normare lo scambio di prestazione e retribuzione tra lavoratore e datore, la forma dell’apprendistato vi aggiunge l’obbligo formativo da parte dello stesso datore.

Il contratto di apprendistato è infatti una tipologia contrattuale creata ad hoc per l’inserimento dei giovani tra i 15 e i 29 anni nel mondo del lavoro.

Tre sono le sue tipologie:

 

  • apprendistato di primo livello, per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, che può avere durata massima di tre anni ed è applicabile esclusivamente per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni;
  • apprendistato di secondo livello, detto “professionalizzante”, della durata massima di sei anni e rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni;
  • apprendistato di terzo livello, detto di “alta formazione e ricerca”, mirato al conseguimento di un titolo di studio o per lo svolgimento di attività di ricerca, e la cui durata varia da regione a regione.

 

L’aspetto interessante di questo tipo di contratto è anche la possibilità di assumere lavoratori over 29 in mobilità o percettori di disoccupazione, perché il fine ultimo di questo contratto è la formazione finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro.